Comune di Lazise
Il primo Comune d'Italia 983

Trasparenza rifiuti

Avvisi e informazioni

NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ART. 32 - ACCERTAMENTO 
1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene quanto indicato dall’art. 1, commi 792 e seguenti della legge 160 legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
4. Su motivata richiesta del contribuente, il Funzionario responsabile del tributo può concedere una rateizzazione delle somme indicate negli avvisi di accertamento fino a un massimo di 72 rate mensili. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata e documentata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.
5. La rateizzazione è concessa secondo scaglioni differenti in base all’importo complessivo:
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000, 01 a 20.000, 00 da venticinque a trentasei rate mensili,
- oltre euro 20.000, 00 da trentasette a settantadue rate mensili.
6. Se le somme dovute sono superiori a € 15.000,00 il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria “a prima richiesta”.
7. La rata di pagamento minima è pari a € 50,00. L’importo della prima rata deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese di ricevimento del provvedimento di ripartizione/dilazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente. Le rate nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.
8. Il mancato pagamento anche di una sola rata, a cui è riconducibile anche il ritardo nel pagamento superiore a 10 giorni, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo. Qualora ciò non avvenga l’ufficio può procedere alla escussione della eventuale garanzia prestata.
9. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.

ART. 33 - SANZIONI 
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 35 - INTERESSI
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.





 

Allegati

Descrizione Nome
Nessun elemento estratto
torna all'inizio del contenuto